Statuto

Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Revere
Via Nuvolari 12, 46036, BORGO MANTOVANO LOC. REVERE (MN)

            

 Art.1 – COSTITUZIONE E SCOPI

E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica Tennis Club Revere, con sede in Borgo Mantovano (MN), in via T. Nuvolari n. 12 località Revere.

L’associazione ha lo scopo di promuovere e divulgare con finalità sportive, propagandistiche ed agonistiche la pratica del tennis a carattere dilettantistico, secondo la normativa vigente della Federazione Italiana Tennis e Padel, della quale accetta Statuto e Regolamenti, nonché l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
L’associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di ordine o carattere politico, religioso e razziale.
I colori sociali dell’associazione sono il bianco ed il rosso.

            Art.2 – STATUTO

Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dall’Assemblea dei soci, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta specifica di una maggioranza costituita di soci richiedenti oppure su controllo del consiglio direttivo in carica.

            Art.3 – SOCI

I soci si distinguono in:
a) socio sostenitore
b) socio ordinario
c) soci under diciotto ovverossia juniores
d) socio onorario

I soci sostenitori sono coloro che concorrono a potenziare economicamente ed in misura sensibile l’organizzazione dell’Associazione previo un volontario contributo superiore alle quote sociali annualmente definite dal consiglio direttivo.
I soci ordinari sono coloro i quali annualmente risultano regolarmente iscritti all’associazione attraverso la quota annuale d’iscrizione definita dal consiglio direttivo ad ogni inizio stagione.
I soci Under diciotto o juniores sono coloro i quali al 1 Gennaio dell’anno in corso non hanno compiuto i diciotto anni di età e risultano regolarmente iscritti all’associazione attraverso la quota annuale d’iscrizione definita dal consiglio direttivo ad ogni inizio stagione.
I soci Onorari sono coloro i quali si sono distinti in dedizione ed impegno verso la società negli anni dalla sua costituzione e sono coloro i quali sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

In sintesi l’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti norme:
a) pagamento delle quote sociali definite annualmente;
b) accettazione senza riserve del presente statuto;
c) i soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia e le stesse quando presentate, formalmente, saranno sottoposte al giudizio del consiglio direttivo ed in ulteriore istanza alla Federazione Italiana Tennis e Padel.

            Art.4 – CESSAZIONE D’APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE

La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto;
b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale che determinano il costo delle giocate orarie;
c) per radiazione pronunciata dal consiglio direttivo a seguito di gravi motivi od infrazioni allo statuto vigente od al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.
Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all’interessato, il quale potrà ricorrere presso gli organi competenti della Federazione Italiana Tennis e Padel.

            Art.5  – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

a) Assemblea Generale composta dai Soci Sostenitori, Ordinari, Under 18, Onorari.
b) Consiglio Direttivo composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario ed un numero pari di Consiglieri.

            Art.6 – ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali annualmente definite ed è ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di tre consoci contando anche sé stesso.
L’Assemblea Generale ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata con avviso scritto a tutti i soci, annualmente per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo con i termini stabiliti dal successivo art. 13 ed ogni triennio entro il mese di Gennaio per la discussione dell’attività sociale svolta e per l’elezione di un nuovo consiglio direttivo.
L’assemblea generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione, almeno mezz’ora più tardi, qualunque sia il numero dei presenti.
Il Presidente del consiglio direttivo uscente, o in sua assenza un membro del consiglio direttivo stesso, inviterà l’Assemblea Generale a nominare il Presidente dell’Assemblea, anche per acclamazione.
Il Presidente dell’Assemblea designato, a sua volta, nomina fra i presenti il segretario che redigerà il verbale dei lavori e due scrutatori per il controllo delle votazioni.
Il presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell’Assemblea ed il numero dei voti validi presenti.
La stessa dunque, previa votazione a scrutinio segreto, elegge il consiglio direttivo a maggioranza di voti, e lo stesso sarà composto da un minimo di tre ed un massimo di sette componenti e comunque sempre in numero dispari fra i soci aventi diritto.
I lavori saranno constatati da un verbale redatto che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e detto verbale sarà a disposizione dei soci.
Al termine delle votazioni e discusse le eventuali obiezioni gli scrutatori daranno al Presidente dell’Assemblea il risultato delle elezioni ed il Presidente stesso declamerà il consiglio direttivo neoeletto a maggioranza di voti.
L’Assemblea Generale può, altresì, essere convocata in sede straordinaria dal consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su formale richiesta scritta presentata da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e quindi in regola con il tesseramento annuale dell’associazione. 

            Art.7 – ELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

Alle cariche sociali del Consiglio Direttivo possono essere eletti tutti i soci fuorchè quelli di età inferiore a 18 anni compiuti, in regola con il tesseramento annuale dell’associazione.
Tutte le cariche sono onorarie e senza alcun rimborso in denaro previsto, inoltre hanno la durata di anni tre e cioè per l’intero periodo previsto per l’elezione del Consiglio Direttivo eletto.
Cariche sociali ed incarichi sono riconfermabili. 

            Art.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea Generale, di cui all’Art.6, nomina al proprio interno le cariche sociali che sono così definite: è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da un numero di consiglieri tale da rendere il numero totale massimo degli eletti pari a sette componenti. E’ fatto divieto ai consiglieri che ricoprano compiti amministrativi di assumere qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata e Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui all’Art. 1., a tal fine delibera a maggioranza con un numero minimo di presenti alle riunioni di quattro componenti per definirne la validità di esecuzione e si riunisce normalmente una volta a trimestre durante l’arco dell’anno solare su diretta convocazione del Presidente, oppure straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e qualora venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo si dovrà convocare l’Assemblea Generale straordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
A fronte di dimissioni del Presidente, qualora il direttivo mantenga un numero tale sufficiente per la maggioranza dei componenti provvederà straordinariamente alla nomina di un nuovo Presidente.

            Art.9 – COMPITI SPECIFICI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo:

1) nomina le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario;
2) adotta provvedimenti di origine disciplinare;
3) ratifica a maggioranza le proposte discusse al proprio interno;
4) approva i regolamenti interni;
5) fissa annualmente le quote sociali del tesseramento all’Associazione;
6) designa gli atleti che rappresenteranno l’Associazione nei Campionati a Squadre e nomina il Capitano;
7) autorizza tutti quegli atleti che richiedano di fare attività agonistica previa presentazione di idoneità fisica fornita dagli stessi tramite ente competente e riconosciuto a tale pratica;
8) propone un calendario di manifestazioni Sociali ed eventuali tornei a carattere agonistico a livello provinciale, regionale o nazionale regolarmente approvati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel;
9) esamina e propone all’assemblea ordinaria dei soci il bilancio preventivo di inizio stagione ed il bilancio Istituzionale, Commerciale e Consuntivo di fine stagione.

            Art.10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, firma gli atti ed i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività ed adotta provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.
Convoca il Consiglio Direttivo ogni trimestre o qualora vi siano presupposti di urgenza.
Rappresenta l’Associazione in manifestazioni ufficiali approvate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e partecipa alle convocazioni della stessa o se impossibilitato per delega.
Prepara e sottopone al Consiglio Direttivo, per approvazione, il Bilancio Preventivo. 

            Art.11 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitando le funzioni di cui all’art.10.

            Art.12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo redigendo il verbale delle riunioni, provvede al controllo economico dell’Associazione provvedendo alla sua amministrazione incaricandosi di controllare entrate ed uscite dell’attività annuale attraverso l’utilizzo di libri contabili.
Prepara e sottopone al Consiglio Direttivo, per approvazione, il bilancio Istituzionale, Commerciale, Consuntivo.

            Art.13 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio dell’Associazione consiste in tutti quei beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale ed ad essa vanno attribuite in specifico le quote associative annuali dei soci che gli stessi sono tenuti a versare all’atto dell’iscrizione, le quote derivanti dall’entità delle giocate dei soci definite annualmente dal Consiglio Direttivo per l’affitto del campo di gioco, le quote di iscrizione alle manifestazioni quali tornei individuali od a squadre.                                                                                               Si definisce come anno finanziario per la rendicontazione dei bilanci l’anno solare dal 1 Gennaio al 31 dicembre.
Il Bilancio o rendiconto dell’Associazione è composto dal rendiconto economico-finanziario, consuntivo e preventivo, con distinta esposizione della parte istituzionale e di quella commerciale. Viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi, (salvo diverse successive disposizioni di legge) dalla chiusura dell’esercizio.  L’eventuale utile o avanzo di gestione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie o all’incremento del patrimonio sociale.E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

            Art. 14 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                                 Indipendentemente dai provvedimenti della Federazione Italiana Tennis e Padel, il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati quali:
–          Ammonizione
–          Sospensione a termine
–          Radiazione
Per tali provvedimenti, decisi sempre a maggioranza di voti dal C.D. si applicano in base regolamenti interni dell’Associazione ed in base ai regolamenti F.I.T.P. 

            Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo statuto può essere modificato soltanto da un’assemblea generale regolarmente indetta su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto.

            Art. 16 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento ufficiale dell’associazione può essere deliberato da una sessione straordinaria dell’Assemblea Generale dei soci, con il benestare della F.I.T.P., con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci votanti. In caso di scioglimento l’associazione ha l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio.

            Art. 17 – CAMPO DI GIOCO

Il campo di gioco è sito in Via Nuvolari 12 a Borgo Mantovano Loc. Revere (46036) provincia di Mantova ed è proprietà del Comune di Borgo Mantovano che demanda il comodato d’uso gratuito di tale struttura con spogliatoi annessi alla A.S.D. Tennis Club Revere con appositi accordi fra le parti annualmente deliberati, tramite convenzione.

            Art. 18 – VARIE

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, sono da ritenersi attuative le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis e Padel.